STATUTO
- Articolo 1: E’ costituita una Associazione avente la denominazione: “Il granello di senapa – ONLUS”.
- Articolo 2: Premesso che, per le finalità associative, con il termine “bambino” si intende far riferimento all’essere umano di età compresa tra il primo attimo di vita nel grembo materno e il compimento dell’ottavo anno, l’Associazione non ha fini di lucro e si propone di:
– sostenere la vita dei bambini con disagi fisici o psichici o costretti ad una esistenza disagiata in ragione dello stato economico e sociale della famiglia d’origine;
– dare ausilio ai reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria nell’acquisizione di macchinari e impianti che possano rivestire utilità al fine di prevenire o curare patologie dei bambini;
– contribuire al sostenimento dei costi derivanti da rilevanti interventi chirurgici o da dispendiose cure mediche, di cui si debbano fare carico le famiglie i cui bambini presentino gravi patologie;
– raccogliere fondi e compiere ogni altra operazione economica o finanziaria diretta al raggiungimento degli scopi associativi.
- Articolo 3: L’Associazione ha durata illimitata.
La sede dell’Associazione è in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 60.
L’Associazione di propone di operare in favore dei bambini disagiati e delle loro famiglie in tutto il mondo. Allo scopo di sviluppare l’organizzazione, sempre in conformità agli scopi associativi, potranno essere istituite Sezioni sia in Italia che all’estero.
Le Sezioni dovranno osservare le disposizioni del presente Statuto ed il loro funzionamento sarà regolato da un apposito Regolamento interno all’Associazione.
- Articolo 4: Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta, previa accettazione degli scopi e dei programmi associativi.
I Soci sono vincolati al rispetto del presente Statuto e delle delibere validamente adottate dagli organi associativi.
- Articolo 5: I Soci dell’Associazione si distinguono in:
– Soci fondatori (sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione);
– Soci ordinari (sono coloro che, aderendo alle finalità dell’Associazione, abbiano fatto domanda di ammissione e la stessa sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e abbiano versato la quota associativa annuale);
– Soci sostenitori (sono i Soci ordinari che, a maggior sostegno dell’attività associativa, abbiano erogato un contributo volontario ulteriore in aggiunta alla quota associativa annuale.
- Articolo 6: I soci partecipano attivamente all’associazione, essendo esclusa qualunque tipo di temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La partecipazione dei soci è sottoposta alla disciplina uniforme del rapporto associativo che di seguito si espone.
- Articolo 7: La qualità di Socio ordinario si acquista su domanda scritta degli aspiranti, corredata dal versamento della quota associativa. Tale domanda verrà, quindi, sottoposta al Consiglio Direttivo che potrà accettarla con decisione insindacabile.
La qualità di Socio ordinario è intrasmissibile ed è dimostrata dall’iscrizione del nominativo nel Libro dei Soci, la cui tenuta è a cura del Consiglio Direttivo.
- Articolo 8: La qualità di Socio ordinario si perde per decesso, dimissioni, morosità e per radiazione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
La morosità e la radiazione sono regolate a norma dei successivi articoli.
Il Socio dimissionario, moroso o radiato, non ha diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi versati, ma rimane debitore, in caso di morosità, per le quote arretrate.
- Articolo 9: I Soci ordinari sono tenuti a versare in un’unica soluzione ed entro il 31 marzo di ciascun anno la quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo, all’inizio di ciascun anno e comunque non oltre il 31 gennaio, stabilisce con propria deliberazione l’entità della quota associativa annuale e del contributo minimo aggiuntivo per l’attribuzione della qualità di Socio sostenitore. In caso di mancata deliberazione, restano in vigore la quota ed il contributo stabiliti per l’anno precedente.
- Articolo 10: Il Socio che non provvede al versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno è considerato moroso e può essere sospeso dall’esercizio dei diritti associativi con deliberazione del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo, ove la morosità persista, previa diffida scritta, può deliberare la risoluzione del vincolo associativo nei confronti del Socio moroso. Egli, tuttavia, può chiedere di essere riammesso e la sua riammissione può essere condizionata anche alla regolarizzazione delle quote associative non versate.
- Articolo 11: Il Socio che commetta atti contrari all’Associazione o che ledano l’onorabilità e il prestigio del sodalizio o degli Organi sociali o di altri Soci, può essere assoggettato, secondo la gravità, ad uno dei seguenti provvedimenti:
a) deplorazione;
b) sospensione della qualità di Socio da due a sei mesi;
c) radiazione dal Libro dei Soci.
I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) vengono adottati con deliberazione del Consiglio Direttivo. Quello di cui alla lettera c) viene adottato con deliberazione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Nessun provvedimento può essere adottato se non dopo la contestazione per iscritto degli addebiti da parte del Consiglio Direttivo e dopo che all’interessato sia stata data la possibilità di formulare, in un congruo termine, le proprie difese scritte.
- Articolo 12: Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente dell’Associazione;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori.
- Articolo 13: L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti nel relativo Libro e in ordine con il pagamento della quota associativa.
Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare in Assemblea.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a votare anche sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti e sulla nomina degli organi direttivi dell’associazione.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di assenza, da persona designata dal Presidente stesso.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, mediante avviso spedito a ciascun Socio dal Consiglio Direttivo, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o fax, da inviarsi presso il recapito indicato dal Socio almeno venti giorni prima della data fissata per l’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, la quale ultima potrà avvenire anche nella stessa giornata della prima.
L’Assemblea è validamente costituita:
– in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei destinatari dell’avviso di convocazione;
– in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l’Assemblea.
- Articolo 14: L’assemblea ordinaria, oltre quanto previsto negli articoli precedenti, provvede a:
a) eleggere e revocare per gravi motivi il Presidente dell’Associazione;
b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
d) approvare annualmente il rendiconto finanziario, il bilancio e la relazione sull’attività dell’Associazione;
e) approvare l’istituzione di Sezioni dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Articolo 15: L’Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate a maggioranza dei tre quarti dei presenti.
- Articolo 16: L’Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere convocata quando almeno un decimo dei Soci iscritti nel relativo Libro ne presenti richiesta scritta e motivata al Presidente dell’Associazione.
La relativa convocazione dovrà avvenire entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta.
- Articolo 17: Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci ed ha la rappresentanza legale del sodalizio. Dura in carica sette anni e può essere immediatamente rieletto.
In sua assenza o impedimento l’Associazione è rappresentata dal Segretario.
- Articolo 18: Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da Soci in un numero che può variare da quattro a dieci, a seconda della deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, il quale nomina, tra i Soci eletti nel Consiglio medesimo, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica sette anni e ciascun componente può essere immediatamente rieletto.
- Articolo 19: Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Esso ha anche la facoltà di procedere, per il regolare funzionamento dell’Associazione e per la qualificazione e specializzazione delle attività della medesima, alla conclusione di contratti di lavoro, di collaborazione e di consulenza, nonché di qualsiasi rapporto che si renda necessario o utile per la migliore realizzazione delle finalità associative.
Il Consiglio Direttivo può predisporre eventuali regolamenti interni per il buon funzionamento dell’Associazione. Tali regolamenti, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, sono obbligatori per tutti i Soci e la loro validità può essere totalmente o parzialmente abrogata con deliberazione dell’Assemblea, assunta con la maggioranza di cui all’art. 14 del presente Statuto.
E’ compito, inoltre, del Consiglio Direttivo:
– redigere il rendiconto finanziario, la relazione annuale sull’attività dell’Associazione e il bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
– compilare il bilancio preventivo ed il programma annuale di massima delle attività dell’Associazione;
– convocare le Assemblee dei Soci.
- Articolo 20: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all’anno, mediante avviso spedito a ciascun Consigliere, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o fax, da inviarsi presso il recapito indicato dal Consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione stessa.
In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente anche senza il rispetto del termine ordinatorio di cui al comma precedente.
Per la validità delle riunioni occorre l’intervento personale della maggioranza dei Consiglieri e non è ammesso il voto per delega.
Per ogni seduta viene redatto processo verbale a cura del Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice e, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente dell’Associazione.
- Articolo 21: E’ compito del Segretario dell’Associazione:
– svolgere attività esecutiva secondo le direttive del Presidente dell’Associazione;
– sottoscrivere con il Presidente gli atti sociali;
– predisporre, secondo le direttive del Presidente dell’Associazione, gli ordini del giorno delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
– redigere i verbali delle assemblee e delle riunioni;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
– curare la tenuta e l’aggiornamento del Libro dei Soci;
– curare l’ordine e la conservazione dell’archivio dell’Associazione;
– esercitare tutte le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.
- Articolo 22: E’ compito del Tesoriere dell’Associazione:
– provvedere alla riscossione delle quote sociali e dei contributi;
– curare la tenuta delle scritture contabili;
– custodire ed aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili;
– tenere la cassa, con l’obbligo di renderne conto ad ogni adunanza dell’Assemblea dei Soci o riunione del Consiglio Direttivo;
– compilare le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redigere una relazione sulla gestione economica dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
- Articolo 23: Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, è costituito da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea dei Soci. Sono inoltre nominati due membri supplenti. I Revisori dei conti possono essere scelti anche fra estranei all’Associazione e non possono ricoprire altre cariche sociali. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I componenti effettivi che per qualsiasi ragione cessano dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti da supplenti secondo l’ordine di anzianità e successivamente da coloro che hanno riportato quali candidati nella stessa carica il maggior numero di voti dopo gli eletti.
Il Collegio dei Revisori dei conti, nel corso della prima riunione, elegge tra i propri membri il Presidente del Collegio.
- Articolo 24: Il Collegio dei Revisori dei conti esegue il controllo contabile amministrativo della gestione, del cui esito dà atto in un processo verbale recante le eventuali osservazioni fatte in sede di controllo. Tale verbale, firmato dai Revisori, viene inoltrato al Presidente dell’Associazione, il quale provvederà a presentarlo al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Collegio dei Revisori dei conti presenta all’Assemblea dei Soci una relazione sul consuntivo dell’esercizio decorso.
- Articolo 25: I Revisori dei conti, se convocati, possono intervenire senza voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono comunque intervenire all’Assemblea dei Soci. Dei pareri eventualmente espressi dai Revisori dei conti va fatta menzione nel verbale della riunione, il quale, in tal caso, deve essere firmato anche dai Revisori dei conti intervenuti.
- Articolo 26: Per il perseguimento delle finalità associative, per l’attuazione del programma annuale e per la realizzazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo può costituire appositi Comitati Consultivi, con la partecipazione anche di estranei all’Associazione. Gli appartenenti a tali Comitati Consultivi, se invitati, possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, nel corso delle quali possono esprimere pareri e formulare proposte, ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di adottare deliberazioni anche non conformi a detti pareri e proposte.
Per il coordinamento delle attività dei Comitati può essere designato un Coordinatore, da nominarsi tra i componenti del Consiglio Direttivo.
- Articolo 27: Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori di sua proprietà.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre ONLUS aventi scopi analoghi o affini a quelli dell’Associazione, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
- Articolo 28: Le entrate dell’Associazione sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono costituite dalle quote annuali, dai contributi dei Soci e dalle rendite patrimoniali; le straordinarie da sovvenzioni, lasciti e donazioni o liberalità nonché le erogazioni a qualsiasi titolo ricevute dallo Stato, da Organismi e Istituzioni internazionali, da Enti e da privati.
- Articolo 29: L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio con il primo gennaio di ciascun anno e termina al trentuno dicembre dello stesso anno.
- Articolo 30: Le prestazioni dei Soci che ricoprono cariche sociali non sono retribuite e pertanto sono gratuite.
- Articolo 31: Le controversie che potessero eventualmente sorgere tra la Associazione, i Soci, gli Organi Sociali, i liquidatori per la interpretazione o la esecuzione o comunque in dipendenza delle norme del presente Statuto o dell’Atto Costituivo ed in genere su quanto riferito alla vita dell’Associazione, dovranno essere deferite ad un arbitratore amichevole compositore, nominato di comune accordo.
In difetto di accordo sulla persona dell’arbitratore, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitratori amichevoli compositori, due dei quali saranno nominati dalle parti in lite. Il terzo di essi verrà designato di comune accordo dai due arbitratori nominati dalle parti in lite. In mancanza di accordo, il terzo arbitratore sarà designato dal Presidente del Tribunale di Bari, il quale, su istanza della parte più diligente, nominerà anche l’arbitratore alla cui nomina non si fosse provveduto dietro regolare diffida.
Gli arbitratori, sentite le parti, sono dispensati dall’osservanza di ogni altra formalità di procedura.
- Articolo 32: Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti.